Omicidio stradale: in arrivo seri inasprimenti della pena

Omicidio stradale: in arrivo seri inasprimenti della pena

I rischi di guidare un’automobile in strada in Italia sono molto elevati. Le percentuali degli incidenti negli ultimi 10 anni sono salite di circa il 2% ogni 365 giorni, complice uno stile di vita dei giovani in cui l’alcol rende più complicato avere i sensi attivi alla guida. Senza entrare nello specifico, la cronaca attuale parla di alcuni casi eclatanti in tal senso. Questo triste trend ha generato negli anni la necessità di creare “l’omicidio stradale”. Ora questo importante assioma si allarga per rendere ancora più sicure le nostre vie.

Cos’è l’omicidio stradale

La definizione di omicidio stradale dice che si tratta di un reato previsto dal diritto penale italiano. Entrando nella specifica normativa, la legge con la quale il reato è stato introdotto nell’ordinamento italiano è stata promulgata nel 2016 a seguito di una iniziativa popolare risalente al 2010 che ha proposto l’istituzione di questa figura dedicata ad un reato che:

comminerebbe pene intermedie fra l’omicidio volontario e quello colposo, con l’arresto in flagranza di reato e l’interdizione a vita dalla guida di veicoli (cosiddetto “ergastolo della patente”).

La normativa del 2016 sull’omicidio stradale

La normativa sull’omicidio stradale di riferimento ha come data il 23 marzo 2016 e prevede questi snodi essenziali:

  • pene minimali nel più frequente caso di lesioni colpose gravi (da un anno e 6 mesi a 3 anni) o gravissime (da 2 a 4 anni), causate da tasso alcolemico di 0,8 g/litro o da manovre pericolose (eccesso di velocità, guida contromano, passaggio col rosso agli incroci, inversione di marcia su intersezioni, curve e dossi, alcuni tipi di sorpasso): per pene detentive minori di 2 anni può essere concessa la sospensione condizionale della pena; un’ulteriore riduzione di un terzo spetta a chi accede al rito abbreviato, e infine può essere applicato l’art. 131-bis c.p. (non punibilità e archiviazione per tenuità del fatto) rientrando le lesioni dolose nell’elenco dei reati per i quali è ammissibile questo tipo di beneficio.
  • nuovi strumenti di indagine: obbligatorio l’arresto in flagranza di reato per i casi più gravi (ebbrezza, droghe, mancato soccorso); raddoppiati i tempi di prescrizione del reato; prorogabili una sola volta dal pubblico ministero i tempi delle indagini preliminari; perizie coattìve per il prelievo di campioni biologici del dna. Il carcere è escluso per chi soccorre la vittima subito dopo l’incidente, e si mette a disposizione della polizia.
  • aggravanti previste in caso di fuga del conducente (la pena aumenta da uno a due terzi, e non può essere inferiore a 5 anni), guida senza patente o senza assicurazione, per i conducenti di mezzi pesanti (camion e autobus).
  • drastico aumento delle pene nei casi di omicidio: rimane la pena che era già prevista nel caso base, da 2 a 7 anni, quando la morte sia stata causata da violazioni non gravi al codice della strada (i disegni di legge prevedevano tutti una pena minima da 6 a 8 anni, e massima da 12 a 16) ; per guida in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro (sopra i 2,5 è probabile il rischio di coma etilico), o sotto effetto di droghe, la pena varia da 8 a 12 anni di carcere. Alla stessa pena soggiace chi ha un tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/L e 1,5 g/L, quando il conducente è un neo-patentato e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone (più di 8 escluso il conducente) o di cose su mezzi pesanti; da 5 a 10 anni se il tasso alcolemico supera gli 0,8 g/L e, unitamente alla condizione precedente, se l’incidente è causato dalle condotte pericolose dette in precedenza. La pena aumenta della metà se muore più di una persona, fino a 18 anni;
  • la pena è diminuita fino alla metà quando l’omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, non sia esclusiva conseguenza dell’azione (o omissione) del colpevole.
  • revoca della patente: la nuova patente è revocata e non può essere conseguita prima di 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). In caso di fuga o nelle altre ipotesi più gravi, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.

Le richieste del Ministro Bonafede

Se già s’è legiferato bene sull’omicidio stradale, sembra voler di più il Ministro Bonafede. La sua intenzione è quella di inasprire le pene sull’omicidio stradale. Il centro di questo lavoro verte su un provvedimento che prevede che l’uso del cellulare alla guida costituisca un’aggravante, così come lo è la guida in stato di ebbrezza.

Come riporta il quotidiano di RomaIl Messaggero, il disegno di legge sulle modifiche all’omicidio stradale aumenta:

le condotte di particolare pericolosità punendo, per esempio, chi provoca involontariamente la morte di una persona oltrepassando una striscia longitudinale.

Il ddl poi punta su un depotenziamento del concorso di colpa. Di fatto viene abrogato l’articolo che prevede una circostanza attenuante nel caso in cui la morte di un soggetto sia avvenuta non esclusivamente dall’azione o dall’omissione del colpevole. La voglia è di andare a colpire soprattutto chi omette di prestare assistenza o non si mette immediatamente a disposizione della polizia giudiziaria:

al momento è previsto un aumento di pena di un terzo, ora diventa di due terzi, della metà e non più di un terzo se il conducente è in stato di ebbrezza alcolica. In caso di uccisione di più persone, secondo la nuova riforma, la pena deve essere aumentata almeno di un terzo. Per omissione di soccorso è previsto l’arresto obbligatorio, non più facoltativo.

Con le novità in arrivo sull’omicidio colposo non si scherza ma è giusto così perché si tratta di vite umane. Ecco perché non dovresti scherzare neanche quando costruisci la tua RC Auto più giusta.